STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO E CULTURALE DENOMINATO
"TOSCANA POPOLO SOVRANO"
Il giorno 19 Febbraio 2001 si sono riuniti, per la costituzione
del movimento politico e culturale denominato "Toscana Popolo Sovrano",
i Signori appresso indicati:
- Cantini Romano, nato e residente a Vicchio di Mugello (Firenze)
- Gai Vezio, nato e residente a Pistoia
- Paradiso Emilio, nato a Bovino (Foggia) e residente a Prato
- Puosi Enrico, nato a Viareggio (Lucca) e residente a Viareggio
al fine di fondare il Movimento citato in epigrafe.
ART.1
Il movimento "Toscana Popolo Sovrano" è un sodalizio
politico e culturale che ha come scopo la realizzazione di uno Stato Federale
in cui ogni territorio omogeneo per storia, cultura e tradizione porta il
meglio di sè al fine di far nascere una Istituzione rispettosa dei
cittadini, la cui sovranità è sacra e non può essere
alienata, limitata, violata o disattesa.
In questo Stato Federale il popolo può delegare la sua volontà,
che però in ogni momento potrà essere limitata o revocata.
Le leggi di questo nuovo Stato saranno improntate ai principi dell'autonomia
e dell'autogoverno nel rispetto della libertà economica, politica
e culturale.
ART.2
La Regione Toscana sarà nel prosieguo del presente Statuto considerata
come "Nazione Toscana" in ossequio alla sua storia.
ART.3
Il Congresso Nazionale è l'Organo rappresentativo di tutti gli
associati; decide la linea politica del sodalizio al livello locale, regionale
e in ordine alle elezioni politiche generali.
ART.4
A partire dalla data di costituzione, e fino alla sua celebrazione, il
Congresso Nazionale assume la denominazione di "Consiglio Nazionale"
e ne fanno parte i soci fondatori.
Le decisioni sono alla unanimità dei componenti il Consiglio,
fino a quando sarà composto dai soci fondatori.
La data di celebrazione del Congresso Nazionale sarà deliberata
dal Consiglio Nazionale alla unanimità. Al Congresso Nazionale parteciperanno
di diritto i soci fondatori, due rappresentanti per ogni provincia, più
i rappresentanti eventualmente eletti nelle Istituzioni di qualsiasi livello.
Ogni socio può rappresentare solo se stesso.
ART.5
Con la costituzione del sodalizio viene contestualmente nominato, fino
alla data di celebrazione del Congresso, il Segretario e il Presidente,
rispettivamente nelle persone del Sig.Gai Vezio e del Sig. Emilio Paradiso.
ART.6
Il Segretario rappresenta la linea politica del movimento approvata dal
Consiglio Nazionale alla unanimità. Per quanto attiene alle deliberazioni
del Consiglio Nazionale, in caso di impedimento, il parere del socio fondatore
può essere espresso per corrispondenza autografa.
Il Segretario o il Presidente possono demandare ad altri la presentazione
del simbolo prescelto presso gli uffici competenti, lo stesso dicasi per
le dichiarazioni di presentazione dei candidati per le elezioni politiche
generali ed amministrative.
ART.7
Nelle varie province si possono formare le rispettive sezioni provinciali
del sodalizio, se si forma un gruppo di 5 soci.
La sezione di nuova costituzione deve avere riconoscimento e approvazione
scritta del Consiglio Nazionale.
ART.8
Fino alla celebrazione del Congresso, spetta al Consiglio Nazionale la
designazione dei candidati per le varie competizioni elettorali.
Eventuali incarichi di carattere burcratico potranno essere assegnati
ad altri nel caso di bisogno dopo deliberazione del Consiglio Nazionale.
ART.9
Con parere unanime dei soci fondatori, potrà essere accolto nel
Consiglio Nazionale un socio per ogni provincia equiparato a socio fondatore
quale portavoce della provincia medesima e fino al 30.06.2001.
ART.10
I soci del Movimento sono:
a) soci fondatori
b) soci militanti
c) soci sostenitori
Si può assumere la qualifica di socio militante dopo 180 giorni
di servizio nel movimento o per meriti speciali, riconosciuti tali dai soci
fondatori.
I delegati delle province al Congresso Nazionale sono scelti dalla Sezione
provinciale rispettiva fra i soci militanti.
In occasione del Congresso Nazionale sarà eletto il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti.
Le cariche nei suddetti organismi sono incompatibili con qualsiasi altro
incarico.
Il Movimento elegge domicilio fino alla celebrazione del Congresso presso
il laboratorio del Sig.Vezio Gai, via del Frantoio 7 in Pistoia.
Letto, approvato e sottoscritto
Pistoia, 19 Febbraio 2001
Firmato: Romano Cantini, Vezio Gai, Emilio Paradiso, Enrico Puosi
Registrato a Pistoia il 7 Marzo 2001 al n° 1189 |